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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 24 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

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termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del

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Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del re presso il tribunale civile nella cui

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L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena

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distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

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prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

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La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni

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termine di 40 giorni successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Uffici ale, sotto pena di decadenza.

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del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

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Tanto il notaro quanto il procuratore del re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento

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al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

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Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per

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Adempiuto a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi

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Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del

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giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e

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giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e

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ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione

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